L'obbligo scatta dal 1° agosto 2013 e riguarda 99.269 impiantisti elettrici e 84.692 nel settore riscaldamento e climatizzazione.
Se ne è recentemente parlato in un convegno organizzato da Domotecnica - la rete nazionale in franchising per le aziende di installazione -, dal titolo “Fonti rinnovabili ed efficienza energetica: dalla certificazione dei prodotti alla qualificazione degli operatori” (vedi l'articolo su Tecnici.it).
L'obbligo è stabilito dall'art. 15 del Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ovvero il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (testo su Normativa, versione integrale pdf su EfficienzaEnergetica.Enea.it)
Art. 15
Sistemi di qualificazione degli installatori
1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di
manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa,
di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi
geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e' conseguita col
possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa,
alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo
quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.
2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico
professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:
a) il titolo di formazione professionale e' rilasciato nel
rispetto delle modalita' di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui
all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;
b) il previo periodo di formazione e' effettuato secondo le
modalita' individuate nell'allegato 4.
3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome,
nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per
gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al
riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui
all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale, ovvero nel caso
in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31
dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione
per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le
Province autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e con
la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui
all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle
attivita' di cui al comma 3.
5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
derivanti dalle attivita' di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono
posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attivita'.
6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro
Stato membro e' effettuato sulla base di principi e dei criteri di
cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206, nel rispetto
dell'allegato 4.
7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi
accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che
li rilascia.

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