giovedì 12 aprile 2012

Installatori di impianti rinnovabili: arriva il patentino


L'obbligo scatta dal 1° agosto 2013 e riguarda 99.269 impiantisti elettrici e 84.692 nel settore riscaldamento e climatizzazione.

Se ne è recentemente parlato in un convegno organizzato da Domotecnica - la rete nazionale in franchising per le aziende di installazione -, dal titolo “Fonti rinnovabili ed efficienza energetica: dalla certificazione dei prodotti alla qualificazione degli operatori” (vedi l'articolo su Tecnici.it).

L'obbligo è  stabilito dall'art. 15 del Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ovvero il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (testo su Normativa, versione integrale pdf su EfficienzaEnergetica.Enea.it)

                           Art. 15
            Sistemi di qualificazione degli installatori

1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di
manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a  biomassa,
di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli  edifici,  di  sistemi
geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e'  conseguita  col
possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in  alternativa,
alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo
quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. 
  2.  A  decorrere  dal  1°  agosto   2013,   i   requisiti   tecnico
professionali  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  c)  del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando: 
    a) il  titolo  di  formazione  professionale  e'  rilasciato  nel
rispetto delle modalita' di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri  di  cui
all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori; 
    b) il previo periodo  di  formazione  e'  effettuato  secondo  le
modalita' individuate nell'allegato 4. 
  3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e  le  Province  autonome,
nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per
gli installatori di impianti  a  fonti  rinnovabili  o  procedono  al
riconoscimento di fornitori di formazione, dandone  comunicazione  al
Ministero dello sviluppo  economico,  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  4. Allo scopo  di  favorire  la  coerenza  con  i  criteri  di  cui
all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale, ovvero  nel  caso
in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro  il  31
dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione  programmi  di  formazione
per il  rilascio  dell'attestato  di  formazione.  Le  Regioni  e  le
Province autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e con
la scuola  di  specializzazione  in  discipline  ambientali,  di  cui
all'articolo 7, comma 4, della legge 11  febbraio  1992,  n.  157,  e
successive modificazioni, per il  supporto  nello  svolgimento  delle
attivita' di cui al comma 3. 
  5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica
derivanti dalle attivita' di formazione di cui ai commi 3  e  4  sono
posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attivita'. 
  6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata  da  un  altro
Stato membro e' effettuato sulla base di principi e  dei  criteri  di
cui al decreto legislativo 7 novembre  2007,  n.  206,  nel  rispetto
dell'allegato 4. 
  7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono  resi
accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto  che
li rilascia. 

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