martedì 4 febbraio 2014

Formazione delle mappe catastali e segni convenzionali

Preambolo storico / legislativo

La Legge 2 febbraio 1960, n. 68 (“Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri ed idrografici”) stabilisce che l’Amministrazione del catasto e dei Servizi tecnici Erariali (ora divenuta parte della Agenzia del Territorio, e poi dell'Agenzia delle entrate) è uno degli organi cartografici dello Stato. La stessa legge stabilisce inoltre che le carte catastali costituiscono parte della cartografia ufficiale dello Stato.

La legge n. 3682 del 1º marzo 1886 ordinò la formazione del Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.):
(Art. 1) Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico 
particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo : 
 1. Di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni;
 2. Di perequare l'imposta fondiaria.
(Art. 2) La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprietà e delle 
diverse particelle catastali, e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici.
.....omissis ...
Saranno rilevati per la loro area anche i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti 
all'imposta fondiaria.
(Art. 3 ) .....omissis ...  Le nuove mappe saranno, di regola, nella scala di 1/2000. Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento della particella, potranno essere nella scala di 1/1000 e di 1/500.

Il Regio Decreto Legge del 13/04/1939 n. 652,  convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249. dispose la costituzione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.),
(Art. 1) E' disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al Catasto rustico, allo scopo di: 
1) accertare la proprieta' immobiliari urbane e determinarne la rendita;
2) costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani che si denomina nuovo Catasto edilizio urbano 
L'art. 3 stabiliva la necessità di una dichiarazione del proprietario ovvero di chi ne ha la legale rappresentanza; mentre l'art. 6 precisava che la dichiarazione deve essere redatta, per ciascuna unita' immobiliare, su apposita scheda fornita dalla Amministrazione dello Stato. L'art. 7 obbliga alla presentazione della di una planimetria di detti immobili in scala non inferiore a 1:200, dalla quale si rilevi anche la ubicazione di ciascuna unita' immobiliare rispetto alle proprieta' confinanti e alle strade pubbliche e private.

Disposizioni tecniche per la formazione delle mappe catastali 

Con successive leggi, decreti e circolari l'Amministrazione statale ha dettagliato quali sono gli oggetti della rappresentazione catastale, e le modalità tecniche di rappresentazione.

Per la formazione delle mappe catastali e per l’impiego dei relativi segni convenzionali furono emanate dalla Giunta Superiore del Catasto la Istruzione IV del 15 aprile 188 e, dalla Direzione Generale del Catasto, la
normale del 19 maggio 1915, la circolare 217 del 23 settembre 1940 – quest’ultima sostituita dalla Istruzione I del 24 maggio 1942 (Parte I: Norme per la rappresentazione in mappa dei fabbricati) –e numerose altre disposizioni normative ad esse collegate.

Tali "Istruzioni" e atti furono aggiornate ed integrati nel documento tecnico di riferimento per l'argomento di cui stiamo trattando, che è denominato “Formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali. - Nuova istruzione di servizio” ed emanato dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali - nel 1970.
Le Istruzioni sono suddivise in 3 parti:
  CAPO I –La formazione della mappa.
  CAPO II –Rappresentazione in mappa delle particelle e delle altre particolarità topografiche –simboli –segni convenzionali.
  CAPO III –La costruzione della mappa.

Le istruzioni sono pensate con evidentemente riferimento ad un realizzazione non digitale delle mappe, e comunque finalizzata agli obiettivi delle mappe ovvero di "accertare la proprieta' immobiliari e determinarne la rendita", ma non di dare una rappresentazione completa del territorio.

Tale documento è da intendersi integrato con le innovazioni del Decreto 2 gennaio 1998, n. 28 riguardante
"Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale" (GU n.45 del 24-2-1998).

Per un'introduzione sulla rappresentazione in ambito catastale consultare questi lucidi del Prof. D.Magni.


Nessun commento: