lunedì 21 novembre 2016

Il Vincolo Paesaggistico

Le aree a vincolo paesaggistico sono definite dall'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

Articolo 142 (Aree tutelate per legge)

 1.  Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
    a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita'
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
    b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondita'  di  300  metri  dalla  linea  di  battigia,  anche per i
territori elevati sui laghi;
    c)  i  fiumi,  i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti dal  testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
    d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare  per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
    e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
    f) i  parchi  e  le  riserve  nazionali  o  regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
    g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi
o   danneggiati dal fuoco,  e  quelli  sottoposti  a  vincolo  di
rimboschimento, come  definiti  dall'articolo  2,  commi  2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
    h) le  aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate
da usi civici;
    i) le  zone  umide  incluse nell'elenco previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
    l) i vulcani;
    m) le zone di interesse archeologico ((. . . )).
  2.  ((La  disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d),
e),  g), h),  l), m), non si applica alle aree ))che alla data del 6
settembre 1985:
    a) erano delimitate negli strumenti urbanistici ((, ai sensi del
decreto  ministeriale  2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali
omogenee A e B));
    b) erano  delimitate  negli  strumenti  urbanistici ai sensi del
decreto  ministeriale   2   aprile  1968,  n.  1444,  ((  come  zone
territoriali  omogenee  diverse  dalle zone A e B, limitatamente alle
parti  di  esse  ricomprese  )) in piani pluriennali di attuazione, a
condizione  che  le  relative  previsioni  siano  state concretamente
realizzate;
    c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri
edificati  perimetrati  ai  sensi  dell'articolo  18  della  legge 22
ottobre 1971, n. 865.
  3. ((La disposizione del comma 1 non si applica, altresi', ai beni
ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o
in  parte ))  irrilevanti  ai  fini  paesaggistici  includendoli  in
apposito  elenco   reso  pubblico  e  comunicato  al  Ministero.  Il
Ministero,  con  provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza
paesaggistica  dei  suddetti  beni.  Il  provvedimento di conferma e'
sottoposto  alle  forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, ((
comma 4)).
  4.  Resta  in  ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e
dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

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SUL CONCETTO DI BOSCO

La lettera g) del comma 1
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi
o   danneggiati   dal   fuoco,  e  quelli  sottoposti  a  vincolo  di
rimboschimento,  come  definiti  dall'articolo  2,  commi  2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
rinvia alle definizioni richiamate nel Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227:
(Testo in vigore dal: 7-4-2012 a seguito delle integrazioni introdotte dal Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).
Art. 2. Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
1. Agli effetti del presente decreto legislativo e  di  ogni  altra
normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini  bosco,
foresta e selva sono equiparati. 
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro
competenza la definizione di bosco e: 
    a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari
affinche' un'area sia considerata bosco; 
    b) le dimensioni delle radure e dei  vuoti  che  interrompono  la
continuita' del bosco; 
    c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono  da
considerarsi bosco. 
3. Sono assimilati a bosco: 
    a)  i  fondi  gravati  dall'obbligo  di  rimboschimento  per   le
finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria,
salvaguardia   del    patrimonio    idrico,    conservazione    della
biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; 
    b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e
arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversita'  biotiche  o
abiotiche, eventi accidentali, incendi; 
    c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore  a
2000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco ((non 
identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati)).
4. La definizione di cui  ai  commi  2  e  6  si  applica  ai  fini
dell'individuazione  dei  territori  coperti   da   boschi   di   cui
all'articolo 146, comma 1, lettera g),  del  decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 490. 
5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi,
in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di
legno e biomassa. La coltivazione e' reversibile al termine del ciclo
colturale. 
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non  diversamente  gia'  definito  dalle  regioni  stesse  si
considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale  arborea
associata  o  meno  a  quella  arbustiva  di   origine   naturale   o
artificiale, in  qualsiasi  stadio  di  sviluppo,  i  castagneti,  le
sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e
privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita'
di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno
di cui al comma 5 ((ivi comprese, le formazioni forestali di  origine
artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione  a
misure  agro  ambientali  promosse  nell'ambito  delle  politiche  di
sviluppo rurale dell'Unione europea  una  volta  scaduti  i  relativi
vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di  interesse
storico  coinvolti  da   processi   di   forestazione,   naturale   o
artificiale, oggetto di recupero a  fini  produttivi)).  Le  suddette
formazioni vegetali e i terreni su  cui  essi  sorgono  devono  avere
estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non
inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per  cento,  con
misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E'  fatta  salva
la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio  1956,  n.
759. Sono altresi' assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di
rimboschimento  per  le  finalita'  di   difesa   idrogeologica   del
territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del  patrimonio  idrico,
conservazione  della  biodiversita',  protezione  del   paesaggio   e
dell'ambiente in  generale,  nonche'  le  radure  e  tutte  le  altre
superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono
la continuita' del bosco ((non identificabili come pascoli,  prati  o
pascoli arborati o come tartufaie coltivate.)). 

Sull'applicazione di questo articolo si evidenzia che secondo la CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, con Sentenza n. 1874 del 23 gennaio 2007 "La definizione della nozione di bosco ai fini della tutela paesaggistica spetta solo allo Stato, che l'ha esercita attraverso il comma 6, dell'art. 2 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 227, mentre spetta alle Regioni stabilire eventualmente un diverso concetto di bosco per i territori di loro appartenenza, solo per fini diversi, attinenti per esempio allo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste, alla lotta contro gli incendi boschivi, alla gestione dell'arboricoltura da legno etc.. E' evidente che se le Regioni formulassero una diversa definizione di bosco avente efficacia anche per la individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico finirebbero per interferire sulla estensione della tutela dell'ambiente, che per precisa scelta costituzionale è riservata allo Stato."

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Sul concetto di bosco ulteriori approfondimenti giurisprudenziali si trovano nel post "Interessante sentenza del Consiglio di Stato sulla nozione di bosco nella legislazione paesaggistica" di questo blog, ed in maniera più approfondita nel 'Dossier Bosco' sul Portale del tecnico Pubblico Lombardo.
Per un inquadramento più generale e un richiamo storico-normativo consultare il documento pdf: Brevi note sulla definizione diuridica di bosco nell'ordinamento italiano.

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SUL CONCETTO DI USI CIVICI

Vedere il post Usi civici di questo blog.

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SUL CONCETTO DI FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA

La sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 4213 del 12 ottobre 2016 (consulta su LexAmbiente) precisa che laddove la norma definisce vincolati ex lege “…i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”, essa va intesa nel senso che l’iscrizione nei detti elenchi ha valore costitutivo della pubblicità solo per i “corsi d’acqua” di dimensioni minori, e non anche per i “fiumi” e i “torrenti”, per i quali la pubblicità discende dalla loro stessa natura (arg. ex art. 822 cod. civ.) e l’eventuale iscrizione ha un valore meramente ricognitivo

L'art. 822 cod.civ. Art. 822 codice civile riguarda il "Demanio pubblico": Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. .. omissis . I beni indicati in questo comma appartengono al demanio necessario (o naturale), in quanto sono dei beni che per la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici non possono che essere di proprietà dello Stato.

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SOTTOSUOLO
Per il Consiglio di Stato la tutela dei beni paesaggistici, ex articolo 136, Dlgs 42/2004 non si limita al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell'area vincolata, ma anche a quello non visibile: ogni modifica dell'assetto del territorio fatta con qualsiasi opera è soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica. Approfondisci su ReteAmbiente.

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REGIONE CALABRIA

Nel territorio della Regione Calabria, per la definizione ed i limiti normativi riguardanti il paesaggio bisogna tenere conto che il Consiglio Regionale ha definitivamente approvato, con Deliberazione n. 134 del 01 agosto 2016, il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 (consultazione dal BURC n. 84 del 05-08-2016).

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