lunedì 1 ottobre 2018

Sviluppo sostenibile.Impianti alimentati da fonti rinnovabili. Silenzio assenso in aree vincolate.

Sviluppo sostenibile.Impianti alimentati da fonti rinnovabili ed interessi sensibili

Nel caso in cui la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili metta in gioco gli interessi sensibili di cui all’art. 20 comma 4 L. n. 241/90(*), il meccanismo del silenzio-assenso non opera fino a quando le amministrazioni competenti alla tutela degli stessi non abbiano espresso il loro parere, eventualmente in sede di conferenza di servizi.

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(*) Legge 241/1990 - Art. 20. (Silenzio assenso)
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 
(comma modificato dall'art. 9, comma 3, legge n. 69 del 2009 poi dall'art. 54, comma 2, legge n. 221 del 2015)

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