L'obbligo scatta dal 1° agosto 2013 e riguarda 99.269 impiantisti elettrici e 84.692 nel settore riscaldamento e climatizzazione.
Se ne è recentemente parlato in un convegno organizzato da Domotecnica - la rete nazionale in franchising per le aziende di installazione -, dal titolo “Fonti rinnovabili ed efficienza energetica: dalla certificazione dei prodotti alla qualificazione degli operatori” (vedi l'articolo su Tecnici.it).
L'obbligo è stabilito dall'art. 15 del Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ovvero il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (testo su Normativa, versione integrale pdf su EfficienzaEnergetica.Enea.it)
Art. 15 Sistemi di qualificazione degli installatori
1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e' conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. 2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando: a) il titolo di formazione professionale e' rilasciato nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori; b) il previo periodo di formazione e' effettuato secondo le modalita' individuate nell'allegato 4. 3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3. 5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attivita'. 6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro e' effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4. 7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.
Nessun commento:
Posta un commento